ENTRA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024



Dal 1° Ottobre 2024 scatta l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (come definiti all’art. 89 del D.Lgs 81/2008) di possesso della patente a crediti.
Sono esclusi:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (indipendentemente dalla categoria di appartenenza)

Dal 1° Ottobre 2024, il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche tramite consulenti del lavoro/dottori commercialisti/associazioni di categoria/CAF, possono richiedere la patente a punti e devono possedere:
  • Iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o del lavoratore autonomo degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nei casi previsti dalla normativa vigente


La patente viene rilasciata in formato digitale facendone richiesta al portale predisposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con 30 crediti iniziali.
La modalità telematica di invio richiede l’autocertificazione per iscrizione CCIAA, DURC e DURF, e atto notorio per Formazione sicurezza, DVR e RSPP.

LA VERIFICA DELL’IMPRESA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il decreto legge modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.
Viene introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.
Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

DECURTAZIONE DEI PUNTI:
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La patente può subire decurtazioni in base a irregolarità rilevate nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti o dei lavoratori autonomi rilevate dagli organi di vigilanza.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’allegato I-bis art. 29 c. 1 del D.Lgs 81/2008 elenca le Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.





— Allegati scaricabili


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