La scelta del CCNL da usare nell’appalto è correlata all’attività prevalente



Il 1 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DLgs. 209/2024, recante le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (DLgs. 36/2023).
Tra le novità introdotte va senz’altro segnalata la modifica apportata all’art. 11 del DLgs. 36/2023, in forza della quale le stazioni appaltanti dovranno specificare il CCNL applicabile non solo all’interno dei bandi e negli inviti, ma in tutte le fasi della gara, compresi i documenti iniziali e la decisione di contrarre.

 
Viene confermato come al personale impiegato nell’appalto trovi applicazione il CCNL comparativamente più rappresentativo per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, il cui ambito applicativo sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
 
L’art. 2 del DLgs. 209/2024 modifica poi il comma 2 dell’art. 11 del DLgs. 31 marzo 2023 n. 36, chiarisce come le stazioni appaltanti o gli enti concedenti debbano fornire indicazioni per accertare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, mediante la specificazione dei codici ATECO secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice degli appalti pubblici.
 
Inoltre, l’ambito di applicazione del CCNL deve essere individuato in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL.

Se un appalto o una concessione include prestazioni aggiuntive, che siano scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative prestazioni siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, ad una categoria omogenea di attività, la stazione appaltante o l’ente concedente deve indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile al personale che svolge tali prestazioni.
 
Viene, quindi, riconosciuta espressamente la possibilità che le stazioni appaltanti indichino due o anche più contratti collettivi applicabili, in modo tale da venire incontro a tutte quelle ipotesi di appalti aventi a oggetto attività tra loro eterogenee, tali cioè, da giustificare l’applicazione di CCNL diversi