Aggiornamento biennale o quinquennale?



Il preposto è un lavoratore che sulla base «delle competenze professionali e nei limiti dei poteri che l’azienda effettivamente gli conferisce, supervisiona l’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa», specialmente nel momento in cui riscontra condizioni di pericolo che possono essere causate, da comportamenti sbagliati, da problematiche dovute al malfunzionamento di attrezzature o da altri tipi di situazioni.
In genere, il ruolo di preposto è ricoperto da figure di responsabilità, quali capi-squadra, capi-servizio, capi-cantiere, ecc., che quindi sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori.
Nel dettaglio, come specificato all’articolo 19 del D.Lgs 81/2008, gli obblighi del preposto sono:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Frequentare appositi corsi di formazione.

L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che tale figura riceva una formazione specifica e adeguata al ruolo, con contenuti, modalità (interamente in presenza) e cadenza dell’aggiornamento periodico definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, non ancora approvato.
Il comma7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, riformato dal D.L. n. 146 /2021, ha specificato i nuovi obblighi in materia riducendo da cinque a due anni la periodicità minima dell’aggiornamento formativo per il preposto.
Con l’interpello n. 6/2024, pubblicato in risposta all’ istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, Il Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla formazione del preposto.
La Commissione interpelli ha affermato che, fino alla conclusione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continua a seguire regole stabilite dall’accordo del 2011 con tempistiche di aggiornamento quinquennali.
Ciò non toglie che le aziende possano procedere discrezionalmente con un aggiornamento biennale in attesa di un nuovo accordo che renda operativi i nuovi obblighi.





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  Interpello 6/2024